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Il disconoscimento della firma nei rapporti commerciali negli Emirati Arabi Uniti

L’autenticità della sottoscrizione rappresenta uno degli elementi sui quali si fonda la certezza dei rapporti contrattuali. Nella maggior parte delle controversie commerciali, infatti, la produzione di un contratto sottoscritto dalle parti costituisce il principale elemento probatorio dell’esistenza del rapporto obbligatorio e delle reciproche obbligazioni assunte.
Può tuttavia accadere che, nel corso del giudizio, una delle parti contesti la firma apposta sul documento, negandone la paternità o sostenendo di non aver mai sottoscritto il contratto. In tali ipotesi, la controversia non riguarda più soltanto l’adempimento dell’obbligazione, ma investe direttamente l’autenticità del documento sul quale l’intera domanda giudiziale si fonda.
Si tratta di una situazione che può verificarsi anche negli Emirati Arabi Uniti, dove il procedimento civile, pur trovando il proprio riferimento generale nel Federal Decree-Law No. 42 of 2022 on Civil Procedures, può assumere caratteristiche differenti a seconda del foro competente.

I tribunali ordinari (mainland courts) e le giurisdizioni speciali, quali il Dubai International Financial Centre (DIFC) e l’Abu Dhabi Global Market (ADGM), operano infatti secondo regole procedurali non sempre coincidenti, imponendo un’attenta valutazione della strategia processuale sin dall’insorgere della contestazione.
In questo contesto, il semplice disconoscimento della firma non determina automaticamente l’invalidità del contratto, ma apre una fase nella quale il giudice è chiamato ad accertare se la sottoscrizione possa essere effettivamente ricondotta al soggetto indicato come firmatario. La contestazione assume quindi una rilevanza eminentemente probatoria e può incidere in maniera decisiva sull’esito dell’intero giudizio.


Il tema assume particolare importanza nei rapporti commerciali internazionali, nei quali i contratti sono frequentemente redatti in più lingue, sottoscritti in Stati diversi o conclusi mediante procedure telematiche. In tali circostanze, l’attività probatoria può risultare più complessa, richiedendo la produzione di documentazione integrativa, traduzioni ufficiali e verifiche sulla provenienza degli atti.
L’ordinamento emiratino, inoltre, si inserisce in un contesto giuridico nel quale il Federal Law No. 5 of 1985 (UAE Civil Code) continua a rappresentare il principale riferimento sostanziale in materia contrattuale, mentre la Costituzione federale individua nella Shari’a una fonte principale della legislazione. Sebbene le controversie commerciali siano disciplinate dalle norme civilistiche e processuali vigenti, tale cornice contribuisce a delineare un sistema che attribuisce particolare rilievo alla correttezza delle condotte, alla buona fede e all’affidabilità della documentazione posta a fondamento delle pretese giudiziali.


Quando la contestazione riguarda la sottoscrizione, il giudice può ritenere necessario acquisire elementi di natura specialistica che consentano di accertarne l’autenticità. L’indagine non si limita infatti a stabilire se una firma presenti determinate caratteristiche grafiche, ma mira a verificare, attraverso un’analisi tecnico-comparativa, se essa possa essere attribuita con ragionevole certezza al soggetto indicato come autore.
È proprio in questo momento che il processo incontra la tecnica.

L’accertamento dell’autenticità di una firma non costituisce un’autonoma disciplina, ma uno strumento probatorio posto al servizio della decisione giudiziale, destinato a fornire al giudice elementi oggettivi sui quali fondare il proprio convincimento.
Il disconoscimento della sottoscrizione rappresenta, tuttavia, soltanto una delle possibili forme di contestazione documentale. Accanto ad esso possono infatti emergere ipotesi ben più complesse, nelle quali non è in discussione la sola firma, ma l’intero documento, il suo contenuto o le modalità
con cui esso è stato formato. Di queste fattispecie ci occuperemo nel prossimo approfondimento, dedicato al falso documentale nei rapporti commerciali internazionali.


Quando emergono contestazioni specifiche, la fase istruttoria può assumere una dimensione ancora più articolata. Il convenuto può contestare il contenuto del contratto, la corretta formazione del rapporto negoziale, la provenienza di determinati documenti o la loro effettiva riferibilità alle parti. In tali ipotesi, la normativa processuale consente al tribunale di avvalersi di strumenti istruttori ulteriori e, ove necessario, di esperti incaricati di fornire valutazioni tecniche utili alla decisione.
La fase istruttoria rappresenta dunque il momento nel quale il credito viene realmente messo alla prova. È qui che la solidità della documentazione, la coerenza della ricostruzione dei fatti e la capacità di affrontare eventuali contestazioni assumono un ruolo decisivo. Non a caso, proprio nell’ambito dell’attività istruttoria emergono frequentemente questioni relative all’autenticità delle sottoscrizioni e alla genuinità dei documenti prodotti in giudizio, temi che meritano un approfondimento autonomo e che saranno oggetto del prossimo contributo.

By Avvocato Giuseppe Scalisi

 

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