#Avvocati #Fiscale Legale

Contrattualistica commerciale negli EAU e KSA: una nuova architettura del rischio e dell’arbitrato nel Golfo

Un Medio Oriente che cambia: ecosistemi giuridici in trasformazione

  • EAU – KSA – Nel 2026, operare negli Emirati Arabi Uniti e in Arabia Saudita significa entrare in mercati sempre più dinamici e in rapida crescita, tuttavia è anche entrare in contesti che, per le radicate specificità culturali e societarie, stanno ridefinendo, di fatto, gli standard contrattuali dell’intero Medio Oriente.
  • La crescente incidenza dell’investimento europeo e della spinta asiatica, associata alla veloce trasformazione normativa in atto, ha imposto la dimensione della gestione del rischio contrattuale e il riferimento dei meccanismi di soluzione delle controversie come momenti cruciali della strategia d’ impresa.
  • I dati del Ministero dell’Economia degli Emirati Arabi Uniti segnalano per il 2025 la proliferazione di contratti cross-border – nei settori della tecnologia, delle costruzioni, della logistica e dei servizi professionali; per il Ministero degli Investimenti saudita duemila nuove licenze rilasciate agli investitori stranieri, a segnare un ritmo di incremento del 35% sull’anno precedente. Le imprese italiane si stanno facendo più forti nei due Regni, spinte da uno spirito di legislatura sempre più rischiosamente complicato e da un mercato che invoca, più che mai, standard contrattuali elevati, specialmente in tema di allocazione del rischio e arbitrato internazionale.

 La nuova grammatica del rischio: come cambiano le clausole contrattuali

  • In questo contesto, la contrattualistica commerciale sta attraversando una trasformazione profonda. Le clausole che disciplinano la ripartizione del rischio, responsabilità, indennizzi, limitazioni di liability, forza maggiore, change of law non sono più semplici dettagli tecnici relegati alla fine del contratto, ma elementi centrali della strategia negoziale, soprattutto quando sono in gioco investimenti rilevanti o rapporti di lungo periodo.
  • Le imprese reclamano limiti netti di responsabilità, in particolare nei contratti di servizi tecnologici, consulenza ed appalti, ove limite di responsabilità ed esclusione di danni conseguenziali sono ormai assunti a formula comune mentre le clausole di forza maggiore, dopo pandemie e tensioni geopolitiche, vengono più attentamente negoziate, includendo eventi quali gli attacchi informatici, i blocchi logistici e i mutamenti normativi improvvisi. Essenziali poi, in un campo dove i cambiamenti sono rapidissimi e numerosi, le clausole di modifica della legge, a tutela degli investimenti e a salvaguardia dei contratti pluriennali.

EAU: un mosaico giuridico tra civil law, free zones e common law

  • La complessità giuridica degli Emirati Arabi deriva dalla coabitazione di tre ordini normativi: il diritto federale vigente in Mainland, le Free Zone caratterizzate da regolamenti propri e il common-law system del DIFC e dell’ADGM. Questa frammentarietà produce un clima competitivo e flessibile, ma richiede un’estrema cura nella scelta delle formule contrattuali.
  • Sempre più imprese europee preferiscono fare ricorso al sistema del DIFC o dell’ADGM per contratti di grosso rilievo, per la sicurezza del diritto che garantisce il common law e per il concorso di giurisdizioni indipendenti. Nei contratti continentali è invece necessario articolare le clausole in modo da armonizzarsi col regime federale e la prassi locale soprattutto in ciò che concerne la responsabilità e l’arbitrato, evitando così di presentare vizi di inefficacia o di inapplicabilità

KSA:Vision 2030 e la rivoluzione del diritto commerciale

  • In Arabia Saudita, si registra un ulteriore passo avanti. Vision 2030 si è concretizzata in una serie di modifiche normative senza precedenti: il nuovo Commercial Courts Law, il Civil Transactions Law e la riforma dell’arbitrato hanno reso il Paese più attraente agli occhi degli investitori internazionali. Eppure, le aziende italiane non possono esimersi dall’osservanza degli obblighi di rendimento e dalle penali contrattuali, più severe che negli EAU; dai requisiti di compiuta localizzazione – dalla Saudization alle licenze MESA – e dalle clausole di risoluzione anticipate, le quali in KSA sono interpretate con maggior rigore. L’esecuzione forzata delle sentenze arbitrali, pur illuminata dalle riforme del 2023 e 2024, richiede comunque una costruzione contrattuale attenta e ponderata .

Arbitrato internazionale: la scelta dominante nel Golfo

  • In entrambi i paesi, l’arbitrato è diventato il procedimento più accettato per la risoluzione della controversia di carattere commerciale. Le sedi più utilizzate comprendono DIFC-LCIA, ADGM Arbitration Centre, il Saudi Centre for Commercial Arbitration e ICC, che ha da poco rafforzato la propria presenza sia a Dubai sia a Riyadh.
  • L’arbitrato, garantendo la neutralità tra contraenti di diverse giurisdizioni, una maggior segretezza rispetto ai giudizi comuni, la facoltà di scegliere arbitri specialisti in settori tecnici e un’esecuzione più agevole, alla stregua della Convenzione di New York, trova sempre più spazio nei contratti con clausola ibrida: legge inglese, sede giudicante DIFC o ADGM, lingua inglese; ed è giudicata una utile combinazione in quanto procura al contemporaneo il vantaggio di certezza giuridica, di rapidità e di previsione .

Contratti come strumenti di governance: la nuova frontiera per le imprese italiane

  • Nel 2026, la realizzazione di un contratto che riguardi il Medio Oriente, emiratino o saudita, è ormai una vera e propria costruzione di governance del rischio: le imprese italiane devono orientare la scelta di giurisdizione a seconda del settore: DIFC o ADGM per banche, assicurazioni e servizi professionali; Mainland negli Emirati Arabi Uniti per operazioni locali e appalti pubblici; Arabia Saudita per infrastrutture e industria.

     

  • Deve anche assicurare coerenza tra lex fori e sede arbitrale, perché una diversità può, in caso di conflitto, rendere il contratto vulnerabile.
  • E deve prevedere una serie dettagliata di clausole di allocazione del rischio che tengano conto delle particolarità del contesto locale; in particolare deve essere radicata la convinzione che il contratto debba risentire pericolosamente non solo di riforme normative importanti e numerose, ma anche di una loro attuazione in tempi rapidissimi e senza preavviso.

Conclusione: nel Golfo vince chi contrattualizza meglio

  • Nell’attuale quadro internazionale sono approdati al Medio Oriente nuovi approcci alla contrattualistica commerciale, la quale non è più un semplice atto formale ma un fattore determinante di competitività.
  • Gli Emirati Arabi e l’Arabia Saudita procedono infatti alla costituzione di elaborati e articolati sistemi giuridici dove si pongono in primo piano, per l’attrazione degli investimenti, certezza del diritto, arbitrato internazionale, gestione del rischio.
  • La partita per le imprese italiane che combattono nella regione non si svolge più alla licenza, né si risolve solo inizialmente con la conclusione dell’affare. Per le imprese italiane, la sfida non è solo entrare nel mercato, ma strutturare contratti solidi, coerenti e adatti al contesto giuridico locale. Nel Golfo, oggi più che mai, non vince chi firma per primo, ma chi negozia meglio.

Dott.ssa Graziella Marinò

 

Entra nel network di professionisti Middle East:

Privacy I dati inseriti saranno utilizzati esclusivamente per rispondere alla tua richiesta e non saranno condivisi con terzi. Proseguendo con la compilazione del form, autorizzi il trattamento dei tuoi dati personali.