Il consumatore
La tutela codicistica nei contratti tra il professionista ed il consumatore ha come obbiettivo di porre rimedio allo squilibrio esistente, tra colui che si individua quale contraente forte, cioè appunto il professionista ed il consumatore, tradizionalmente identificato come la persona fisica o giuridica che prende impegni contrattuali per esigenze diverse da quelle professionali.-
Il quadro normativo in materia è dettato innanzitutto dall’art.1341 del Codice civile rubricato “Condizioni generali di contratto”, con la precisa indicazione al secondo comma dell’obbligo della specifica approvazione per iscritto a pena di inefficacia delle condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.-
Alla disciplina generale prevista dal citato articolo, era stata affiancata una disciplina specifica delle clausole vessatorie, con l’aggiunta del Capo XIVbis al codice civile, rubricato “Dei contratti del consumatore” composto da cinque articoli, dal 1469bis al 1469 sexies.-
Va precisato che l’art.1469bis C.c. ha rappresentato un passaggio fondamentale per l’introduzione in Italia della normativa europea sulla tutela del consumatore nei contratti standard, preveedendo la nullità delle clausole vessatorie che determinano un grave squilibrio contrattuale.
Sennonchè, la crescente diffusione dei cd contratti per adesione, conclusi mediante la sottoscrizione di moduli precompilati o formulari, ha indotto il legislatore a prevedere una maggior tutela in favore della parte più debole contrattualmente, quale appunto il consumatore, attraverso la trasposizione dell’intera disciplina relativa ai contratti del consumatore nel Codice del Consumo (artt.li 33-38) con conseguente abrogazione degli artt.i 1469bis-1469 sexies del codice civile.
Non appare supefluo partire proprio dal dettato normativo dell’art.1341 secondo cui : Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificatamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria”
Orbene, le clausole generali di contratto vengono utilizzate soprattutto nella contrattazione di massa in cui la proposta contrattuale è rivolta ad un elevato numero di soggetti come ad esempio nei contratti di telefonia o in quelli energetici. E’ essenziale che la conoscenza o conoscibilità si realizzi alla conclusione del contratto e non dopo, come ad esempio quando viene emesso lo scontrino fiscale dopo che il servizio è stato pagato.
La ratio legis è duplice: il primo comma è volto ad agevolare i traffici giuridici, tanto da porre una presunzione di conoscenza delle condizioni generali di contratto che agevola il proponente, nell’ambito della contrattazione di massa, sia sul piano sostanziale che probatorio, poiché gli consente di ritenere tali clausole note alla controparte se ricorrono le condizioni di cui alla norma e fa gravare su quest’ultima l’onere di provare il contrario. Il secondo comma, al contrario, è posto a tutela del destinatario delle clausole che di solito, non ha potere contrattuale e può solo scegliere se stipulare a quelle condizioni o non stipulare.
E’ importante denotare che la giurisprudenza afferma che anche la persona fisica che svolge attività imprenditoriale o professionale potrà essere considerata “consumatore” quando conclude un contratto per soddisfare esigenze della vita quotidiana estranee all’esercizio di dette attività.-
La firma aggiuntiva serve a garantire che il contraente debole abbia prestato attenzione a queste clausole onerose, altrimenti l’approvazione “in blocco” non è sufficiente. La mancata approvazione specifica rende tali clausole inefficaci, non nulle in senso stretto, ma prive di valore contrattuale. L’elenco delle clausole vessatorie (o meglio, onerose) contenuto nell’art. 1341 c. 2 c.c. viene considerato tassativo.
In relazione alla disciplina codicistica, la tassatività determina l’impossibilità di un’interpretazione analogica, mentre l’interpretazione estensiva è ammissibile solo allorché l’ipotesi non menzionata dalla norma rientri nella stessa ratio di quelle già previste. La natura tassativa dell’elencazione dipende dal carattere eccezionale della disposizione. Come detto, le norme che vengono in rilievo sono essenzialmente due: l’art. 1341c.c.e l’art. 1342 c.c.
Giova rimarcare come la disciplina codicistica non ricorra all’ unità sintattica “clausole vessatorie”, pertanto, sarebbe più corretto esprimersi in termini di clausole onerose .
Di seguito si può riepilogare la casistica codicistica, che la giurisprudenza considera tassativa.:
1)Clausole contenenti limitazioni di responsabilità.
Trattasi di clausole che esonerano, parzialmente o totalmente, colui che ha predisposto il contratto dalle conseguenze derivanti da un suo eventuale inadempimento. Ad esempio, vi rientrano le clausole che impediscono all’aderente il diritto di chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento.
A tal proposito, preme ricordare che l’art. 1229 c.c. prevede la nullità di qualsiasi patto volto ad escludere o limitare la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave. Invece, sono lecite le clausole di esonero della responsabilità per colpa lieve, purché non violino le norme di ordine pubblico; solo per queste ultime clausole (colpa lieve) vige l’onere della doppia sottoscrizione (art. 1341 c. 2 c.c.), in quanto le altre (dolo e colpa grave) sono radicalmente nulle a prescindere dalla doppia firma.
Si può pensare ad esempio al contratto di assicurazione che è uno schema negoziale predisposto unilateralmente da un solo contraente (l’assicuratore), in cui si considerano clausole limitative della responsabilità quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell’inadempimento o che escludono il rischio garantito.
2)Clausole contenenti la facoltà di recedere dal contratto
Sono considerate vessatorie le clausole che attribuiscono la facoltà di recesso al solo predisponente, ossia al soggetto che ha predisposto il regolamento contrattuale. Per contro, qualora la clausola attribuisca la facoltà di recesso ad ambo le parti, non può considerarsi vessatoria (Cass. 6314/2006). Ancora, le clausole che escludono il diritto di recesso non sono considerate vessatorie, in quanto tale eventualità non è contemplata nell’elencazione tassativa dell’art. 1341 c. 2 c.c. (Cass. 14038/2013).
3)Clausole contenenti facoltà di sospendere l’esecuzione del contratto.
Inserire un termine di durata in relazione ad un contratto ad esecuzione continuata o periodica, predisposto su moduli o formulari, secondo la Cassazione non rappresenta una clausola particolarmente onerosa (vds. Cass. 17579/2015).
4)Clausole che sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze.
La decadenza è la perdita della possibilità di esercitare un diritto; le clausole recanti decadenze comportano particolari oneri a carico dell’aderente o aggravano quelli già previsti per legge in relazione all’esercizio di un diritto.
Ad esempio, nel contratto di assicurazione, è vessatoria la clausola che imponga all’assicurato di denunciare il sinistro in un termine più breve dei 3 giorni previsti per legge; o nel contratto di compravendita è vessatoria la clausola che escluda la garanzia per vizi se la denuncia non avviene entro un termine troppo breve. Giova ricordare che è nullo il patto con cui si stabiliscono termini di decadenza che rendono eccessivamente difficile a una delle parti l’esercizio del diritto (art. 2965 c.c.).
5)Clausole contenenti limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni.
Si tratta di clausole che limitano le facoltà processuali dell’aderente; sono vessatorie quelle clausole che impediscono di sollevare eccezioni che, in un contratto individuale, potrebbero proporsi. Tali clausole si riscontrano ogni volta in cui l’esercizio della tutela processuale dell’aderente sia subordinato al previo adempimento di una controprestazione (la cosiddetta clausola solve et repete) ovvero al compimento di un altro atto sostanziale.
Un esempio tipico è la clausola che preclude di avvalersi dell’eccezione di inadempimento per sospendere l’esecuzione del contratto. Sono sempre vietate a prescindere dall’espressa sottoscrizione le clausole che limitano la proponibilità delle eccezioni di nullità, annullabilità e rescissione (art. 1462 c. 1 c.c.).
La clausola che stabilisce la durata del contratto non rientra tra le clausole che pongono in capo all’aderente «limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto» (art. 1342 c.2 c.c.). Secondo la Corte di Cassazione, infatti, l’indicazione della durata in un contratto ad esecuzione continuata o periodica non rientra tra le clausole particolarmente onerose.
Essa non attiene alla «tacita proroga o rinnovazione del contratto» poiché riguarda la durata. Non si tratta neppure di una clausola che imponga «limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni» giacché afferisce alla normale regolamentazione del contratto (Cass. 17579/2015).
6)Clausole contenenti restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi.
Si tratta di clausole che comprimono l’autonomia della controparte circa la possibilità di concludere ulteriori contratti o in merito al loro contenuto o con riferimento alla scelta dei contraenti. Ad esempio, sono tali le clausole su: divieti di alienazione, prezzi imposti, patti di non concorrenza, patti di prelazione. Si pensi ad esempio alla clausola sul prezzo minimo di rivendita, inserita in un contratto di compravendita di beni mobili a tutela del marchio del fabbricante è limitativa della libertà contrattuale (Cass. 5024/1994).
7)Clausole contenenti tacita proroga o rinnovazione del contratto.
Si tratta di clausole che rimettono ad una delle parti la facoltà di prorogare l’efficacia temporale del contratto; esse comportano un vantaggio a favore del predisponente, ossia per la parte più forte del contratto, e uno svantaggio per l’aderente, vale a dire il contraente debole. Le suddette clausole si considerano vessatorie anche se bilaterali, ossia a vantaggio di ambo le parti (Cass. 4047/2016 ).
8)Clausole contenenti clausole compromissorie.
Si considerano vessatorie le clausole che assegnano la risoluzione delle controversie ad un arbitrato libero o irrituale. Una simile clausola costituisce una deroga alla giurisdizione ordinaria, giacché comporta la rinuncia parziale alla tutela giurisdizionale.
9)Clausole contenenti deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.
In materia di competenza territoriale, si considera vessatoria la clausola che designi un foro non contemplato dalla legge, ma anche quella che preveda un foro esclusivo qualora, in questo caso, venga eliminata la competenza alternativa di altro giudice (Corte Cass. 3261/1996).
La vessatorietà della clausola, a cui consegue l’obbligo di doppia sottoscrizione, emerge allorché essa si trovi in contratti predisposti unilateralmente da uno solo dei contraenti (i cosiddetti “contratti standard”) in cui il cliente deve aderire al contratto (di qui la dizione di “contratto per adesione”) senza possibilità di negoziarne il contenuto. Per contro, se il regolamento contrattuale è stato redatto di concerto tra i contraenti e riflette, anche nella singola clausola, il risultato del reciproco incontro di volontà, non abbisogna di specifica sottoscrizione (Corte Cass. 4531/1990).
Secondo l’opinione assolutamente dominante, ai fini dell’accertamento di vessatorietà di una clausola il discrimine è dato dal solo equilibrio normativo tra i diritti e gli obblighi assunti dalle parti, con la conseguenza che solo la disfunzione e lo squilibrio tra le posizioni giuridiche attive e passive concordate dalle parti nel contratto è suscettibile di acquisire rilevanza nella valutazione di vessatorietà. In altri termini, il sindacato del giudice attiene essenzialmente alla valutazione del profilo regolamentare del contratto, cioè al rapporto tra i diritti e gli obblighi che le parti hanno reciprocamente assunto.-
Questo bilanciamento tra diritti e obblighi è stato per molto tempo l’unico strumento di tutela del consumatore nel mare magnum dei contratti standardizzati, rivelando molto presto la sua insufficienza e farraginosità, specie posto che la normativa risultava frammentaria e sparsa in leggi e decreti di difficile consultazione.-
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- Avvocato Giatti









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































